LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO II Sezione Civile Riunita in Camera di Consiglio e composta dai magistrati: dott. Rita Majore - Presidente; dott. Francesca Romano - Consigliere relatore; dott. Chiara Ermini - Consigliere; Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile d'appello iscritta al n. 1375/2014 RG, vertente tra Rotundo Antonio, nella qualita' di socio e legale rappresentante della Cooperativa Agricola APOA Demetra soc, coop. a r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Marco Costantino, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49, reclamante; Contro: Curatela del Fallimento «Cooperativa Agricola A.P.O.A. Demetra s.c. a r.l.», rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Putorti', elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Daniela Dante, in Cropani, Via Sila Piccola n. 12; Terfinance Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Pugno e Rossella Campagna, elettivamente domiciliata presso quest'ultima, in Catanzaro, Via Pugliese n. 30, reclamati. La Corte d'Appello, in esito all'udienza dell'11 marzo 2015; letti gli atti; Osserva Premesso in fatto. Il 16 maggio 2014 la Terfinance spa ha prodotto ricorso per la dichiarazione di fallimento della APOA Demetra s.c. a r.1., deducendo di vantare un credito di € 59.648,10 portato nel decreto ingiuntivo n. 14554/2012 emesso dal Tribunale di Torino, dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione; la procedura ha preso il n. 30/2014 del R.P.F. del Tribunale di Crotone. Il giudice delegato dal Tribunale, con provvedimento del 28 maggio 2014, ha fissato l'udienza di comparizione del debitore per il giorno 25 giugno 2014, ore 9,45. Il decreto, regolarmente trasmesso tramite PEC al creditore istante, non e' stato comunicato al debitore: l'attestazione della notificazione effettuata dalla cancelleria in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro della imprese (APOADEMETRA@PEC.IT) indica l'esito negativo per essere l'indirizzo «non disponibile». Di tanto veniva data comunicazione al creditore istante, il quale ha provveduto a richiedere la notifica di persona tramite Ufficiale Giudiziario; anche tale tentativo si e' risolto in un'omessa notifica, poiche' all'indirizzo presso il quale, secondo il registro delle imprese, avrebbe dovuto trovarsi la sede della societa', l'Ufficiale Giudiziario ha rinvenuto «una costruzione incompleta, chiusa e priva di alcuna insegna». E' dunque seguito, in data 30 maggio 2014, il deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo; dall'annotazione apposta sulla busta nel quale l'atto depositato era racchiuso, questo risulta ritirato il 14 novembre 2014, ossia dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, emessa il 17 ottobre 2014. Espletata l'istruttoria prefallimentare nell'assenza del debitore, il Tribunale di Crotone, con sentenza depositata il 17 ottobre 2014, ha dichiarato il fallimento della Cooperativa Agricola A.P.O.A. Demetra s.c. a r.l., in primo luogo ritenendo la regolarita' della notifica. La sentenza impugnata ha affermato inoltre nel merito la fallibita' della societa' destinataria della relativa istanza, attesa la ricorrenza del requisito di cui all'art. 2545-terdecies c.c., relativo alla svolgimento, da parte della societa' cooperativa, di attivita' commerciale; indici di tale attivita' sarebbero la stessa forma legale di societa' a responsabilita' limitata, la esistenza di una partita IVA, la commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci (senza che sia risultato che la cooperativa versasse ai soci per intero il prezzo riscosso), dall'autotrasporto per conto terzi, dalla presenza di personale dipendente. Ha affermato altresi' la esistenza, oltre che del presupposto di cui all'ultimo comma dell'art. 15 l.f. quanto all'importo dei debiti scaduti, della condizione di insolvenza, denotata dall'entita' complessiva dei debiti risultante dal bilancio al 31 dicembre 2012 (€ 4.897.128), della entita' del credito azionato, del suo persistente inadempimento nonostante il tempo trascorso, dell'infruttuoso esperimento del pignoramento. La societa', a mezzo del suo rappresentante legale - che non e' chiaro se agisca anche nella veste di socio della stessa, profilo che invero in questa sede poco rileva -, ha prodotto reclamo preliminarmente contestando la validita' della notifica. Ha dedotto in proposito: - che era obiettivamente noto alla parte istante che la sede operativa della societa' fosse in Catanzaro, alla Via XX Settembre, e che l'indirizzo del legale rappresentante fosse anch'esso in Catanzaro Via F. Squillate n. 21, avendo questi indirizzato in tali luoghi ogni documentazione ed anche gli atti giudiziari posti a base della istanza di fallimento; - che il mero deposito dell'atto presso la casa comunale richiesto dall'art. 15 l.f. costituisce non la notificazione, ma un "mezzo di pubblicita' ulteriore" per il caso in cui la notificazione non possa essere compiuta; - che nulla era detto in sentenza sull'omessa esecuzione della notifica a mezzo la posta elettronica certificata della societa', desumibile dal registro delle imprese, mentre la stessa fallita non poteva essere tenuta responsabile per guasti o disservizi della comunicazione; - che l'art. 107 del d.P.R. n. 1229/59, richiamato dall'art. 15 l.f., esclude solo che la notifica avvenga a mezzo posta, ma non la procedura di cui all'art. 145 c.p.c., soprattutto con riguardo alla persona del rappresentante legale; - che non sarebbe stato effettuato il tentativo di notifica presso la sede, poiche' tale incombente non era trascritto sulla copia depositata presso la casa comunale e consegnata al legale rappresentante della societa' (l'unica che avrebbe valore di atto pubblico), ma era presente solo sulla copia depositata nella cancelleria del Tribunale (che invece atto pubblico fidefacente non sarebbe); - che comunque, ove anche fosse da ipotizzarsi la esecuzione di tale notifica presso la sede della societa', una volta verificata l'assenza di possibili prenditori, si sarebbe dovuto fare ricorso all'art. 140 c.p.c.; - che era implicito nell'art. 15 della l.f. il necessario invio dell'avviso di deposito, non potendo ipotizzarsi diversamente anche la sola conoscibilita' dell'esistenza di un atto depositato da ritirare; - che, ove si fosse fatta della norma la lettura che ne aveva dato il Tribunale, si sarebbe dovuto rinvenire la illegittimita' costituzionale della disposizione, per violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianze, di difesa e del contraddittorio. Il reclamante ha contestato inoltre i singoli elementi da cui il Tribunale ha desunto la presenza di un'attivita' commerciale prevalente su quella di produzione agricola, rilevando la indifferenza dei primi due (forma societaria e partita Iva), la irrilevanza dell'assunzione di una dipendente/segretaria, nonche', infine, della mancanza della prova, positiva, sull'espletamento di attivita' di autotrasporto in conto terzi e della prova, negativa, sul mancato versamento integrale ai soci del prezzo dei beni venduti. Ha contestato altresi' lo stato di insolvenza, rilevando che il credito vantato dalla Terfinance spa era in contestazione (tant'e' che pendeva opposizione al decreto ingiuntivo) mentre l'ammontare del credito vantato dall'AGEA per rimborsi di contributi erogati era contrastato dal ben maggiore credito vantato dalla Cooperativa Apoa Demetra nei confronti della detta agenzia. La curatela del fallimento e la Terfinance spa si sono costituite sottolineando, in rito, di aver osservato tutti gli incombenti richiesti dall'art. 15 l.f. e, nel merito, la condizione di insolvenza della societa'. Concesso il richiesto termine per la produzione di note, la causa e' stata posta in decisione all'udienza dell'11 marzo 2015. In diritto Il rilievo di legittimita' costituzionale che il collegio condivide investe la modalita' della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore. Il procedimento nella specie seguito risulta del tutto conforme a quello previsto dal comma 3 dell'art. 15 del R.D. n. 267/1942, a tenore del quale "il ricorso ed il decreto devono essere notificati a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma del d.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni". Il testo e' quello innovato dal d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, applicabile dal 1° gennaio 2013 e quindi al caso in disamina. L'iter prevede delle modalita' in ordine sequenziale, da applicarsi secondo la progressione imposta dalla norma; in primis deve effettuarsi, a cura della cancelleria, la notifica a mezzo PEC, fallita la quale e' la parte a dover provvedere, solo "di persona" presso la sede risultante dal registro delle imprese; ove anche tale modalita' fallisca, la notifica "si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso". Ritiene il collegio che tale disposizione si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione: quanto all'art. 3 perche' essa costituisce un'irragionevole ed immotivata disparita' di trattamento rispetto alle modalita' richieste dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche (e forse, pur se non e' questo il caso in disamina, anche all'art. 140 c.p.c. per quel che investe la notifica alle persone fisiche), in specie per il caso di mancato reperimento nel luogo indicato dalla legge; quanto all'art. 24 perche', nel prevedere modalita' di notifica che non comportano neanche astrattamente la conoscibilita' della pendenza della procedura, ledono il diritto di difesa del soggetto che ne e' parte. Mette conto di ricordare che la modalita' di notifica teste' indicata si rivolge sia alle imprese esercitate in forma individuale che a quelle esercitate in forma societaria; essa registra significative deviazioni con riguardo all'ipotesi di mancato reperimento del notificato, posto che, com'e' ovvio, nessuna censura puo' porsi al procedimento in esame ove esso risulti perfezionato con le modalita' previste dalla norma nel suo ordine preferenziale, ossia con l'utile invio presso l'indirizzo di posta certificata o con la notifica effettuata solo di persona dall'Ufficiale Giudiziario (e dunque non per posta, e, a seconda dei casi, col sistema previsto per le persone fisiche e/o per le persone giuridiche). Deve segnalarsi che l'inciso contenuto nella norma - secondo il quale deve passarsi alla notifica tradizionale quando la notifica a mezzo pec "non risulta possibile o non ha esito positivo" "per qualsiasi ragione" sembra rimandare al solo dato oggettivo della mancata ricezione, senza indagare se cio' possa essere addebitabile a fatto del mittente o a fatto del destinatario. Sotto tale profilo, la norma non sembra investire addebiti di sorta nella mancata notifica, limitandosi a registrare il dato della sua omissione; diversamente, ad esempio nell'ipotesi che la mancanza sia addebitabile al notificato, si sarebbe dovuto escludere il passaggio alle forme successive, invece previste quando, "per qualsiasi ragione", si debba ritenere di trovarsi di fronte ad una notifica omessa. Cio' d'altronde risponde alla previsione di cui all'art. 16 del D.M. 44/2011 (emanato in attuazione del d.lgs. n. 82/2005 e della legge n. 24/2010), nel testo modificato dal DM 209/2012, secondo il quale "la comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale". In tal senso la disposizione risulta interpretata sia da giurisprudenza di merito (e sul punto Cass. Sez. lav. 2 luglio 2014 n. 15070 e 20 maggio 2013 n. 12205, nonche' Corte d'Appello Bologna 30 maggio 2014), tutte comprovanti la sufficienza, sia pure con diverse modalita' in relazione ai diversi regimi temporali, ai fini del verificarsi della notifica, della formazione della ricevuta di consegna all'indirizzo, restando del tutto indifferente l'effettiva lettura di quanto trasmesso. Nell'assetto attuale dunque, e vieppiu' in forza di quanto la stessa norma suggerisce con quella dizione "a chiusura", ogni ragione che determini il mancato perfezionamento della notifica equivale ad omessa notifica ed esige il passaggio alla forma successiva, quella della notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario "di persona". Il richiamo alla notifica "di persona" di cui al d.P.R. n. 1229/1959 pone subito un primo problema di compatibilita' tra la nuova disciplina e la disposizione di cui all'art. 140 c.p.c., nel caso in cui si parli di impresa individuale, ossia di notifica ad una persona fisica, sia pure, de iure, solo nella sede della impresa che questa eserciti; l'ufficiale giudiziario dovra' limitarsi, nei casi di mancata consegna nelle ipotesi ivi previste, al mero deposito dell'atto o dovra' predisporre il corredo di incombenti previsti nell'art. 140 c.p.c. (affissione alla porta dell'ufficio ed invio della raccomandata con l'avviso di avvenuto deposito; incombenti sui quali e' intervenuta, proprio in favor del notificato ed a garanzia dell'effettivita' della conoscenza, la sentenza della Consulta n. 3/2010)? In questo caso, tuttavia, si puo' forse ipotizzare la possibilita' di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata, e dunque ritenere che, col richiamo alla notifica "di persona", la norma voglia operare un richiamo anche agli incombenti di cui all'art. 140 c.p.c.. E' vero che cio' sembra togliere senso alla innovazione dell'art. 15 l.f., in specie nella parte in cui dispone che alla notifica basta il deposito preso la casa comunale; tuttavia occorre considerare che la disposizione, che si pone certamente come speciale rispetto a quelle delle notifiche ordinarie previste dal codice, contiene in se' entrambi i riferimenti (uno testuale ed uno col metodo del rinvio), si' che essi si pongono sullo stesso piano di validita', non risultando in posizione di reciproca deroga. All'interprete e' percio' possibile ritenere, anche al fine di dirimere il possibile contrasto tra il rinvio all'art. 140 c.p.c. e la dichiarata sufficienza del deposito, che la interpretazione, consentita dal testo e dal sistema dei principi sulle notifiche, possa essere quella gia' segnata dalle sentenza della Consulta (si ribadisce, sempre con riguardo ai soli incombenti a garanzia,), individuando cosi' il "deposito" testualmente previsto come una parte del piu' ampio procedimento previsto col richiamo indiretto (tramite l'art. 107 del d.P.R. n. 1229/59) all'art. 140 c.p.c.. Non si puo' negare che il problema esista anche con riferimento alla deroga operante rispetto ai luoghi di notifica, poiche' qui il testo della legge preclude qualsiasi diversa interpretazione, richiamando si' le modalita' dell'art. 107 d.P.R. n. 1229/59 ma limitandone l'espletamento solo presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese. Se tale luogo, in presenza di una crisi dell'impresa, puo' risultare chiuso (come sovente capita di verificare nei procedimenti che sopraggiungono all'esame di questa Corte), tuttavia un temperamento e' dato dalla sequela degli atti -affissione, deposito ed invio della raccomandata - sebbene resti l'interrogativo sul perche' una simile modalita' non possa e non debba esplicarsi anche in altri luoghi, fatto che ex se non sembra comportare particolari aggravi. Il richiamo alla sede dell'impresa non rende applicabile (o almeno non sembra che renda applicabile) agli imprenditori individuali la modalita' di cui all'art. 143 c.p.c., posto che vi e' un luogo conosciuto ed ex lege deputato alla notifica (fatto che esclude i presupposti di operativita' della notifica agli irreperibili) presso il quale operare, in ipotesi, la notifica ex art 140 c.p.c. Nessuno spiraglio interpretativo e' invece possibile per le disposizioni dell'art. 15 l.f. che riguardano le notifiche alle persone giuridiche e per le quali, invece, e' da escludere che il richiamo coinvolga l'art. 140 c.p.c.. Sono in proposito principi consolidati quelli secondo cui: -a tenore dell'art. 145 c.p.c., la notifica alle societa' si considera adempiuta con la consegna dell'atto alla stessa presso la sede legale o, "in mancanza", con la consegna alla persona fisica che la rappresenta, sempre che il nominativo, la qualita' e la residenza di questa siano indicati nell'atto stesso; - "e' valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purche' mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilita' del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alle societa' con le modalita' previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 legge 20 novembre 1982 n. 890, che costituiscono modalita' equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante" (Cassazione civile, sez. VI, 13 settembre 2011, n. 18762; conformi, tra le altre, Cass. Civ. 21 aprile 2009 n. 9447 e 7 giugno 2012 n. 9237). Nel caso, invece, si ammette che la notifica avvenga anche in assenza di consegna dell'atto e che si compia col solo deposito presso la casa comunale, ossia con forme che ricalcano quelle dell'art. 140 c.p.c epurato di tutte le garanzie poste ai fini della conoscenza/conoscibilita' dell'atto. La duplice previsione derogatoria - della esecuzione della notifica di persona presso la sede. e del suo perfezionamento, quando tale modalita' non sia fruttuosa, solo col deposito dell'atto - si risolve in una deroga alla disposizione di cui all'art. 145 c.p.c., introducendo una disparita' di trattamento tra le notifiche "ordinarie" e quelle del processo fallimentare che, a parere del collegio, non appare ne' ragionevole ne' motivata, a cio' non bastando l'urgenza cui la procedura e' improntata, e che gia' giustifica sia la drastica riduzione di termini a difesa, sia la disposizione di cui al 5° comma dell'art. 15 l.f. (in forza della quale, in presenza di particolari ragioni di urgenza, il presidente del Tribunale puo' disporre che decreto e ricorso vengano portati a conoscenza delle parti "con ogni mezzo idoneo", "omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi'). E' peraltro una disparita' di trattamento che va in direzione esattamente opposta a quella sancita da ripetuti insegnamenti della Consulta, intesi a rafforzare le garanzie sulla instaurazione del contraddittorio e sul conseguente diritto di difesa della parte; il mero deposito dell'atto presso la casa comunale non costituisce un mezzo idoneo a rendere conoscibile l'atto al suo destinatario, mancando qualsiasi altra cautela diretta a rendere edotto il notificato, cautela peraltro gia' ampiamente prevista e codificata in altri, e non differenti, casi. Nel caso degli imprenditori collettivi - per il quale, all'interno dell'art. 15 l.f , il richiamo all'art. 140 c.p.c. non e' previsto, ne' e' ipotizzabile in forza dell'ambito applicativo di tale norma, come offerta anche dal giudice di legittimita' - non puo' pertanto operarsi alcuna interpretazione costituzionalmente orientata, attesa la portata speciale della norma, in forza della quale la notifica dell'istanza diretta alla dichiarazione di fallimento e' validamente eseguita, quando presso la sede non possa effettuarsene la consegna, solo col deposito dell'atto presso la casa comunale, senza che possa farsi luogo ad applicazione analogica degli incombenti di cui all'art. 140 c.p.c., inapplicabile alla notifica alle societa'. Una tale interpretazione, totalmente additiva, e' preclusa sia dalla specialita' del procedimento che dal testo della disposizione, ed e' comunque contraria a tutti i principi sopra richiamati, che gia' hanno ritenuto inapplicabile alle persone giuridiche il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c., testualmente negato dall'art. 145 c.p.c. proprio perche' inidoneo al suo scopo nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche. V'e' da dire che il problema non resta superato dalla possibilita' di eseguire la notifica anche nei confronti della persona fisica legale rappresentante. Anche tralasciando di considerare i dubbi sulla possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata (su cui il lume della Corte sarebbe indispensabile proprio per evitare le diversita' di pronunce che gia' si registrano) con riguardo all'applicabilita' delle relative norme del codice di procedura, va detto che intanto il luogo della notifica e' solo la sede dell'impresa - ossia un luogo reso gia' problematico proprio dalla crisi della stessa e comunque lo stesso luogo nel quale gia' non e' andata a buon fine la notifica alla societa' - e, in secondo luogo, che la norma non prevede affatto (come invece fa l'art. 145 c.p.c.) la necessita' della notifica alla persona fisica in difetto di quella alla societa', poiche' questa e' invece ritualmente attuata dal deposito presso la casa comunale. In altre parole, la regolarita' del procedimento notificatorio alla societa' resta consumata dal solo deposito dell'atto presso la casa comunale, senza alcuna necessita' di dare conto e notizia di tale incombente, e cio' esclude che debba procedersi alla notifica alla persona fisica del legale rappresentante. Per contro, come detto, l'art. 145 c.p.c. nega validita' alla notifica che non sia stata consegnata nella sede della societa', imponendo, nel caso di impossibilita' (che equivale a mancanza della notifica), la notifica alla persona fisica legale rappresentante, cui si lega tutto il corredo della garanzie di cui all'art. 140 c.p.c. (e della sua forma omologa nel caso di notifica postale), nel caso di specie del tutto mancanti e non sostituite da modalita' che rispondano all'esigenza di rendere quanto meno conoscibile l'atto. Nemmeno puo' dirsi, almeno a parere di questo collegio, che il procedimento di cui all'art. 15 l.f. legittimamente introduca, con riferimento alle imprese persone giuridiche, una forma di notifica ad irreperibile, ossia una forma analoga a quella dell'art. 143 c.c., cui farebbe pensare la sufficienza del deposito dell'atto. La ratio di tale norma e' quella di consentire l'avveramento della notifica nel caso in cui non si disponga di notizie su persone e luoghi utili al fine; in questo caso, invece, si omette di considerare che intanto il luogo e' conosciuto (la sede dell'impresa), sicche' del tutto irragionevole torna a presentarsi una modalita' che: a - non e' conferente rispetto alla situazione cui si applica (nell'art. 143 c.p.c. il mero deposito dell'atto e' motivato dall'inesistenza di luoghi e/o persone cui rimettere il relativo avviso); b - si limita alla sola sede dell'impresa nel contempo escludendo sia l'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c, sia la sequela di attivita' previste dall'art. 140 c.p.c. Anche in tal caso, dunque, torna ad evidenziarsi, almeno a parere di questa Corte, il duplice profilo della irragionevole disparita' di trattamento e della lesione al diritto di difesa, connessa al vulnus del contraddittorio derivante da modalita' inidonee alla conoscibilita' dell'atto. Cio' da' conto della non manifesta infondatezza della questione, per la ritenuta contrarieta' della norma ai principi posti negli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione che va sottoposta alla Corte appare inoltre rilevante ai fini della decisione, sebbene la rilevanza sia qui circoscritta all'ipotesi della notifica alla persona giuridica; e' evidente che nel caso di accoglimento della prospettata contrarieta' alle norme costituzionali, il procedimento dovrebbe essere restituito al primo giudice o deciso con l'annullamento tout court della sentenza (a seconda che l'ipotesi si prospetti come nullita', o, come sembra piu' plausibile, come inesistenza della notificazione), mentre in caso diverso dovrebbe essere ritenuto correttamente instaurato il contraddittorio, con conseguente esame del merito del reclamo.